Schede di Sicurezza: nuove prescrizioni valide dal 01 Gennaio 2023

SDS novità

Le Schede di Sicurezza (SDS) sono documenti nei quali vengono riportate tutte le informazioni di accompagnamento dei prodotti chimici, lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Potremmo definirle come “carte di identità” dei prodotti chimici immessi sul mercato.

Le informazioni riportate sulle SDS, sono:

  • le proprietà chimico-fisiche,
  • tossicologiche,
  • di pericolo per la sicurezza, la salute e l’ambiente,
  • per un corretto e sicuro utilizzo (stoccaggio, prelievo, operazioni di recupero in caso di sverso, di incendio o di emergenza, ecc.)

dei prodotti chimici all’interno di un’azienda.

Sono necessarie inoltre ad una corretta valutazione da parte del Datore di Lavoro e del RSPP del Rischio Chimico eventualmente presente in azienda.

 

Come sono redatte?

Le schede di Sicurezza sono redatte su un unico formato, composto da 16 punti precisi e stabiliti dalla normativa corrente (secondo il Regolamento UE N. 1907/2006 (Allegato II) e successivo Regolamento UE N. 878/2020) e devono essere redatte nella lingua del paese in cui lo stesso prodotto chimico viene commercializzato e quindi utilizzato.

Il nuovo Regolamento UE N. 878/2020 (pubblicato il 26.06.2020) ha modificato l’allegato 2 del REACH, relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele, abrogando il precedente Regolamento (UE) 830/2015.

Il Regolamento è entrato in vigore il 16.07.2020 e le nuove prescrizioni sono diventate valide dal 01.01.2021.

Il Regolamento ha previsto una deroga per le SDS non conformi al nuovo allegato II del REACH, che potevano essere fornite fino al 31.12.2022 (se non soggette a revisione per principi normativi di settore).

A partire quindi dal 1 Gennaio 2023 tutte le SDS devono essere realizzate in conformità al formato aggiornato ai sensi del Regolamento UE. N. 878/2020.

 

Quali sono le novità?

Alcune novità sono di seguito riportate:

  • le SDS devono includere le prescrizioni specifiche per le forme NANOFORME, introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
  • introduzione, nella sezione 1.1, del codice UFI, un codice alfanumerico di notifica delle sostanze e miscele pericolose funzionale al nuovo sistema europeo;
  • obbligo di riportare il codice UFI nelle SDS per determinate miscele non imballate;
  • se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele;
  • introduzione di prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (INTERFERENTI ENDOCRINI);
  • inserimento, nelle sezioni 9 e 14 delle SDS, delle disposizioni specifiche relative alle stesse stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

 

La compilazione di alcune sezioni delle SDS andrà quindi a modificarsi ed è necessario che gli utilizzatori di sostanze e miscele verifichino di essere in possesso di SDS aggiornate e se l’uso che intende fare della sostanza o del preparato rispecchi quanto riportato sulla SDS stessa e/o gli scenari di esposizione previsti.

 

 

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