Smart working

smart working: La sicurezza segue il lavoratore

Lo smart working è ormai una modalità di lavoro consolidata, ma continua a generare dubbi sulla gestione della salute e sicurezza dei lavoratori. In realtà il principio è semplice: cambiare luogo di lavoro non significa eliminare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve continuare a valutare i rischi, informare i dipendenti e adottare tutte le misure necessarie per tutelarne salute e sicurezza.

Smart working: il rischio è considerarlo “fuori” dal DVR

Uno degli errori più frequenti è trattare il lavoro agile come un’attività separata dalla normale organizzazione aziendale. In realtà lo smart working deve essere integrato nel sistema di prevenzione già esistente, verificando che la valutazione dei rischi tenga conto di

  • nuove modalità operative
  • attrezzature utilizzate
  • ergonomia della postazione
  • possibili rischi organizzativi

Non si tratta di creare nuovi adempimenti, ma di aggiornare quelli esistenti affinché riflettano l’effettiva organizzazione del lavoro.

L’informativa sullo smart working basta a tutelare l’azienda?

L’informativa sui rischi dello smart working è obbligatoria, ma da sola non garantisce la conformità dell’azienda. Deve essere coerente con il DVR, con le procedure interne e con l’effettiva organizzazione del lavoro. Se il lavoro agile modifica attività, strumenti o modalità operative, anche la valutazione dei rischi deve riflettere questi cambiamenti. Solo un sistema di prevenzione aggiornato e coerente consente di dimostrare di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa.

La conformità nasce da una valutazione aggiornata

Ogni organizzazione evolve nel tempo, verificare che DVR, procedure e documentazione siano allineati alle reali modalità di lavoro significa tutelare l’azienda e i suoi lavoratori.

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