Dal 1° Gennaio 2023 la possibilità di effettuare lo “smart working”, attività lavorativa in modalità agile, tornerà a quanto indicato legislativamente allo stato ante COVID-19.
Non sarà più attivo lo “smart working semplificato”, e sarà necessario infatti stipulare un accordo individuale con il proprio Datore di Lavoro, eccetto che per i lavoratori fragili.
Lavoratori fragili
In Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022, è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2023, n. 197 del 29.12.2022, in base alla quale l’unica categoria che ha il diritto soggettivo al lavoro agile è quella dei dipendenti pubblici e privati detti “fragili”, ossia con gravi forme di disabilità, i pazienti oncologici e gli immunodepressi, secondo quanto indicato nel Decreto 04.02.2022 del Ministro della Salute.
Tale diritto rimarrà valido fino al 31 Marzo 2023.
Per tali lavoratori fragili, il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definito dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Gli altri lavoratori
Per le restanti classi di dipendenti, l’ottenimento di una qualsiasi forma di smart working, sarà subordinata al raggiungimento di un accordo tra l’azienda e il lavoratore singolo o una rappresentanza sindacale.
Tale accordo dovrà contenere la durata, l’alternanza ai periodi di presenza in sede, e l’elenco dei luoghi che sono esclusi dalla prestazione professionale.
Figli under 14
Per i lavoratori con figli under 14, invece, il diritto al lavoro agile è terminato, secondo questa nuova Legge, a fine dicembre 2022.
Gli stessi dovranno tornare a lavorare in presenza da gennaio, così come tutti gli altri lavoratori.
Per approfondimenti, visita il sito del Ministero del Lavoro.
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