RENTRI 2023

Introduzione

Il RENTRI è il Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei RIfiuti.

Il 31.05.2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana il D.M. 04 aprile 2023, n°59.

Tale Decreto indica la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs 152/06 e sm.i., integrati nel Registro Elettronico Nazionale (RENTRI).

Il nuovo Decreto

Il nuovo Decreto Ministeriale, che entra in vigore il 15 giugno 2023, si compone di 24 articoli e tre allegati, e disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità, definendo:

  1. i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
  2. le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  3. il funzionamento del RENTRI;
  4. le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994,  70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione;
  5. le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
  6. le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
  7. le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
  8. le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Secondo quanto indicato nel Decreto Ministeriale a partire dal 15.12.2024, sono abrogati i modelli cartacei (registri e formulari) previsti dal DM 145/1998 ed il DM 148/1998.

Da questa data, per i non soggetti obbligati all’iscrizione alla nuova piattaforma RENTRI, bisognerà utilizzare i nuovi modelli indicati nel nuovo Decreto Ministeriale.

A differenza del precedente sistema di tracciabilità, il «famigerato» Sistri, introdotto nel 2009, ma successivamente abrogato senza essere mai entrare in funzione, il RENTRI avrà un avvio progressivo.

La nuova piattaforma RENTRI sarà gestita direttamente dal Ministero dell’Ambiente.

Iscrizione delle Aziende al RENTRI

Per quanto riguarda l’iscrizione al RENTRI, questa dovrà essere eseguita con le seguenti tempistiche:

  • a decorrere dal 18° mese ed entro i 60 giorni successivi (a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  • a decorrere dal 24° mese ed entro i 60 giorni successivi (a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025), per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • a decorrere dal 30° mese ed entro i 60 giorni successivi (a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026), per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Le modalità tecniche di compilazione dei formulari e tutte le principali modalità operative del sistema, inclusa la trasmissione dei dati, saranno definite dal ministero dell’ambiente con uno o più decreti direttoriali.

Durante il periodo transitorio, verranno affinate le istruzioni operative per la gestione della piattaforma, sia attraverso gli applicativi forniti alle aziende, sia garantendo l’interoperabilità con i principali software gestionali presenti sul mercato.

Costi

Per l’iscrizione è previsto un diritto di segreteria fisso di 10 euro, disciplinato dall’art. 14 e dall’allegato II.

Il contributo annuale varierà, invece, per il primo anno e per gli anni successivi, a seconda della categoria:

  • da 100 euro per la prima categoria obbligata all’iscrizione, a 50 euro per la seconda categoria obbligata all’iscrizione, e 15 euro per la terza categoria obbligata all’iscrizione.
  • per gli anni successivi al primo, il contributo diventa, rispettivamente, di 60, 30 e 10 euro.

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