Nei giorni 1, 2, 3 settembre 2021 sono stati pubblicati 3 nuovi Decreti Ministeriali che vanno a modificare profondamente la normativa antincendio (ex D.M. 10.03.1998) ed il D.Lgs 81/08 e s.m.i. dando attuazione dell’art. 46 comma 3 dello stesso.
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
- misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione)
I 3 nuovi Decreti Ministeriali sono di seguito elencati:
Decreto Ministeriale 01/09/2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” Teoricamente in vigore dal 25 settembre 2022, ma la data è stata posticipata al 25/09/2023.
Decreto Ministeriale 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” Entrato in vigore il 4 ottobre 2022.
Decreto Ministeriale 03/09/2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” Entrato in vigore il 29 ottobre 2022.
Con l’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali è stato totalmente abrogato il D.M. 10 marzo 1998 che è rimasto il punto di riferimento fino alle date sopra indicate.
DM 01/09/2021 – “DECRETO CONTROLLI”
Stabilisce:
- i criteri per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando le procedure per qualificare i tecnici manutentori per tali attività;
- i requisiti per i docenti dei corsi per manutentori di impianti antincendio, modalità di aggiornamento e soggetti formatori.
È fatto quindi obbligo al Datore di Lavoro di affidare i controlli e la manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio a tecnici manutentori “qualificati”.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 15/09/2022 si sono apportate modifiche al Decreto Ministeriale del 01/09/2021. Con questa modifica l’entrata in vigore del DECRETO CONTROLLI è stata posticipata al 25/09/2023.
DM 02/09/2021 – “DECRETO GSA”
Stabilisce i criteri per la gestione durante le normali situazioni di esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Nel Decreto vengono introdotte diverse novità normative con impatto sul D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Oltre a confermare l’obbligo per il datore di lavoro di adottare misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione dei fattori di rischio incendio, specifica anche i contenuti di informazione e di formazione antincendio da destinare ai lavoratori.
Le principali novità introdotte sono le seguenti:
- obbligo di redigere il Piano di Emergenza, oltre che per le aziende soggette a SCIA antincendio e luoghi di lavoro occupati da almeno 10 lavoratori, anche per le attività aperte al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (es. ristoranti, bar, circoli). Per i luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori ma con presenza contemporanea di più di 50 persone sono richieste le sole planimetrie di emergenza con indicazioni schematiche delle procedure da adottare in caso di emergenza;
- definizione dei contenuti obbligatori per i Piani di Emergenza (modalità di gestione, coordinamento tra aziende diverse con sede nello stesso stabile, ubicazione presidi antincendio, compiti specifici degli addetti);
- obbligo di esporre le planimetrie di emergenza;
- la validità dei corsi di formazione per addetti antincendio viene fissata a 5 anni (contro i 3 anni previsti precedentemente);
- introdotti i requisiti e le abilitazioni specifiche per i docenti antincendio.
Nel Decreto Ministeriale 10/03/1998 si faceva riferimento ad un esplicito indice di rischio Basso, Medio ed Elevato), mentre il nuovo DM distingue le attività in attività di livello 1, 2 e 3, correlandone la tipologia di corsi di formazione e aggiornamento (di tipo 1, 2 e 3).
La Formazione degli Incaricati Antincendio
Si riporta di seguito uno schema riassuntivo contenente gli aggiornamenti normativi riguardanti la Formazione degli Addetti Antincendio, in base alla classificazione del Livello di rischio dell’Azienda:
DM 03/09/2021 – “DECRETO MINI CODICE”
Questo introduce nuove modalità per la redazione della valutazione del rischio incendio per i luoghi a rischio d’incendio BASSO (disposizioni valide per tutti i luoghi di lavoro ad esclusione dei cantieri temporanei e mobili).
Per i restanti luoghi di lavoro a rischio NON BASSO la valutazione del rischio incendio deve riferirsi al Decreto Ministeriale 03/08/2015 (RTO – nuovo codice di prevenzione incendi).
Per definizione del nuovo DM si considerano luoghi di lavoro a rischio d’incendio BASSO quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale (attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011), aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) con affollamento complessivo 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
b) con superficie lorda complessiva 1000 m2;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2);
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
I luoghi di lavoro esistenti al 29/10/2022 dovranno adeguarsi a queste disposizioni nel caso in cui, ai sensi dell’art. 29 co.3 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., occorre aggiornare la valutazione dei rischi in seguito a modifiche significative del ciclo produttivo o dell’organizzazione lavorativa.
Per informazioni o richieste di assistenza, contattaci qui.