In attesa della pubblicazione del Piano Nazionale Radon, il cui termine è stato spostato a marzo 2023, sono state introdotte novità per la Regione Lombardia.
Introduzione
- Il Radon è un gas naturale, radioattivo, inodore ed incolore che proviene dal decadimento di uranio e radio (sostanze radioattive naturalmente presenti sulla Terra, nel suolo e nell’acqua).
- Attraverso l’aria che respiriamo si fissa nei polmoni.
- In un ambiente chiuso, come quello di un’abitazione o luogo di lavoro, il Radon può accumularsi e raggiungere concentrazioni molto elevate, pericolose per la salute.
- Il radon nel terreno e nelle rocce si mescola all’aria e risale in superficie. Ogni edificio può avere problemi di Radon.
Le fonti di Radon nelle nostre case – Immagine tratta da guida INAIL
- Dopo il fumo da tabacco, il gas naturale radon è al secondo posto come causa di tumore al polmone, provocando in Italia oltre tremila decessi all’anno.
Radon seconda causa di tumore ai polmoni
Normativa Di Riferimento
Il decreto legislativo 101/2020 di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom ha introdotto alcune novità per l’esposizione al gas naturale Radon in ambito lavorativo, ed anche in ambito domestico.
Il decreto lascia intendere la necessità di eseguire le misurazioni in tutti i luoghi di lavoro, indipendentemente dal tempo di permanenza del personale. Le precedenti linee guida indicavano invece come criterio proprio le tempistiche di permanenza nel locale sotterraneo.
In accordo con quanto raccomandato dall’ICRP 103 (International Commission of Radiological Protection), è stato stabilito il “livello di riferimento” cioè un valore di concentrazione, da intendere come un valore al di sopra del quale non è opportuno che si verifichi l’esposizione, ed è quindi prioritario adottare interventi protettivi.
L’aggiornamento del 03/03/2022 sposta il termine di pubblicazione del Piano Nazionale Radon al marzo 2023.
In attesa della pubblicazione del Piano Nazionale Radon, sono state introdotte novità per la Regione Lombardia: è entrata in vigore la Legge Regionale n.3 del 03/03/2022.
NOVITA’ – Legge Regionale n.3 del 03/03/2022
Sul B.U.R. della Regione Lombardia 7 marzo 2020, supplemento n. 10, è stata pubblicata la Legge Regionale 3 marzo 2022, n. 3 avente per oggetto: “Modifiche al Titolo VI della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e alla L.R. 10 marzo 2017, n. 7, in attuazione del DLGS. 31 luglio 2020, n. 101”.
La Legge, oltre a dettare norme specifiche per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, introduce alcuni importanti punti di interesse per il radon.
In particolare “Art. 66 sexiesdecies (Interventi di protezione dall’esposizione al radon nelle abitazioni)“: in questo articolo si legge, relativamente ai proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo, l’estensione del rilievo del Radon al piano terra.
-
La Regione, in collaborazione con le ATS e con l’ARPA e sulla base di apposita programmazione, adotta iniziative volte a incentivare i proprietari degli immobili adibiti a uso abitativo con locali situati al pianterreno o a un livello seminterrato o sotterraneo a effettuare misurazioni della concentrazione di gas radon, privilegiando i locali con più alto fattore di occupazione.
-
Con particolare riferimento al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, l’ARPA, in collaborazione con le ATS, cura l’attuazione di specifici programmi di misurazione della concentrazione di radon.
-
Gli interventi edilizi che coinvolgono l’attacco a terra sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l’ingresso del gas radon all’interno delle unità abitative, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali relative alla prevenzione dell’esposizione al gas radon in ambienti chiusi.
Detta poi disposizioni per il recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti. Inoltre si dispone che tali disposizioni si applichino anche ai piani terra:
-
I comuni provvedono, qualora non abbiano già provveduto, a integrare i regolamenti edilizi comunali con norme tecniche specifiche per la protezione dall’esposizione al gas radon in ambienti chiusi.
-
Nel caso di recupero di locali seminterrati a uso abitativo anche comportante la realizzazione di autonome unità, i comuni trasmettono alle ATS territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell’articolo 24 del d.p.r. 380/2001, corredata di attestazione dell’avvenuta realizzazione di almeno una misura tecnica correttiva per la mitigazione o il contenimento dell’accumulo di gas radon all’interno dei locali e, ove tecnicamente realizzabile, dell’avvenuta predisposizione di un’ulteriore misura tecnica correttiva per la rimozione di tale gas.
-
A seguito dell’avvenuto recupero dei locali seminterrati a uso abitativo, anche comportante la realizzazione di autonome unità, deve essere effettuata e completata la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi dalla presentazione della segnalazione certificata ai sensi dell’articolo 24 del d.p.r. 380/2001. Con gli esiti di tale misurazione occorre conseguentemente integrare la documentazione presentata a corredo della segnalazione certificata. Qualora dalla misurazione risulti che i livelli di gas radon sono superiori ai livelli di riferimento stabiliti dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, deve essere completata l’applicazione delle misure tecniche correttive di cui al comma 3 per conseguire il risanamento dei locali e occorre procedere ad ulteriore misurazione, i cui esiti devono essere trasmessi ad ulteriore integrazione della documentazione di cui al periodo precedente al fine di attestare il rispetto dei suddetti livelli di riferimento.
-
Nel caso di mutamento d’uso senza opere di locali seminterrati da destinare ad uso abitativo, è obbligatorio effettuare misurazioni delle concentrazioni di radon per verificare il rispetto dei livelli massimi di riferimento di cui all’articolo 12 del d.lgs. 101/2020. […] In caso di superamento dei valori massimi di riferimento di cui al primo periodo devono essere adottate misure correttive per la riduzione dell’esposizione al gas radon e si deve procedere ad ulteriori misurazioni al fine di attestare il rispetto dei suddetti livelli.
-
Tali disposizioni si applicano anche agli interventi di recupero dei piani terra esistenti.
Protezione dal radon nei luoghi di lavoro
Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte:
- in ambienti sotterranei,
- nei luoghi di lavoro seminterrati,
- al piano terra se ubicati in “aree prioritarie”,
- negli stabilimenti termali,
- in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale Radon.
Nei luoghi di lavoro sopra citati è richiesta la misurazione della concentrazione media annua di radon in aria e nel caso superi il livello di riferimento, si richiede l’adozione di “misure correttive” volte a ridurre i livelli di radon indoor.
Istituzione della figura dell’“esperto in interventi di risanamento radon”, un professionista con formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati, della durata di almeno 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del Radon negli ambienti.
La valutazione del radon
La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche
tipologie nel Piano Nazionale.
Sui luoghi di lavoro, il documento redatto a seguito della misurazione è parte integrante del DVR (articolo 17 D.lgs. 81/2008).
Misurare il radon
Data la forte variabilità della presenza di Radon in un ambiente, solo una misura di lunga durata permette di stimare una concentrazione media, che tenga conto delle fluttuazioni temporali. Si utilizza quindi una metodica di monitoraggio a lungo termine che si basa sull’utilizzo di dispositivi passivi (dosimetri passivi).
I dosimetri vengono collocati nell’ambiente da monitorare per un periodo di alcuni mesi, al termine del quale vengono restituiti al laboratorio per essere analizzati.
Il risultato fornisce la concentrazione media di Radon presente nell’ambiente analizzato e relativo al tempo di esposizione ed è espresso in Bequerel al metro cubo (Bq/m3).
Deve essere comunque sempre considerato che il valore di riferimento è sempre una media annua e che quindi l’unico risultato legalmente e scientificamente valido ha sempre durata annuale.
Cadenza delle misure
- Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico;
- Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq/mc;
- Se superato il livello di riferimento di 300 Bq/mc (o di 200 Bq/mc per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024), entro 2 anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento, con l’aiuto di un Tecnico Esperto in Risanamento Radon.
Cadenza misurazioni
Tecnico esperto di radioprotezione: Novità 31 agosto 2022
Per maggiori informazioni o per richiesta di un preventivo contattaci qui o mandaci un whatsapp!!