NOVITA’ DECRETO LAVORO 2023

Premessa:

In data 04/05/2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 48/2023 – Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, detto “Decreto Lavoro”.

Il Decreto apporta modifiche ad alcuni articoli del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08), in materia di nomina e obblighi del medico competente, di obblighi formativi del Datore di Lavoro, e di estensione delle misure di tutela ai lavoratori autonomi.

Data di entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2023.

Riportiamo di seguito le novità più rilevanti.

Modifica all’art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente:

  • Integrazione del comma 1) lettera a): il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria non solo nei casi previsti dal decreto (di cui all’art. 41), ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’art. 28.
Cosa comporta

Questa integrazione estende in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità. Esempi: pensiamo al lavoro all’estero, allo stress lavoro correlato, al rischio guida prolungata autoveicoli ecc.

 

Modifica all’art. 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

  • I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
  1. a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV; …
Cosa comporta

Questa integrazione è volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni. Si estendono infatti ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV.

La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi.

Inoltre l’utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conforme alle disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

 

Modifiche al comma 1) dell’art. 25 – Obblighi del medico competente:

  • Introduzione della lettera e-bis): il medico competente, in occasione delle visite di assunzione, dovrà richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e dovrà tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.
  • Introduzione della lettera n-bis): il medico competente, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per adempiere agli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
Cosa comporta

Due novità che produrranno da un lato un incremento del numero di cartelle sanitarie dei lavoratori formate dalle precedenti aziende e consegnate al nuovo datore di lavoro, tramite il lavoratore che ha il diritto di riceverla automaticamente alla cessazione del rapporto di lavoro, e dall’altro la fine degli impedimenti burocratici alla sostituzione temporanea del medico competente in caso di gravi e motivate ragioni, che il medico stesso dovrà documentare per iscritto, con tanto di elementi di prova allegati e con data certa della stessa documentazione (che può spedire a se stesso via PEC, oltre che all’azienda interessata dalla sorveglianza sanitaria in oggetto).

In sostanza quindi la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore.

Il medico ha l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro (in caso di mancata consegna della cartella è prevista una sanzione per il medico: arresto fino a un mese o ammenda) e di consegnare all’azienda l’originale che verrà conservata per almeno 10 anni. La conservazione deve avvenire con salvaguardia del segreto professionale.

L’esposizione a cancerogeni comporta l’invio della cartella all’INAIL, che in questo caso va conservata per almeno 40 anni, e l’informativa al lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad una sorveglianza sanitaria mirata anche dopo la cessazione dell’esposizione.

Prima, il medico competente impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, poteva farsi sostituire da altri colleghi ma solo a seguito di nomina del datore di lavoro. Ora non è più così. Il sostituto lo sceglie il medico competente.

 

Modifica all’art. 73 – ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento:
  • Introduzione del comma 4-bis): il datore di lavoro che utilizza attrezzature che richiedono conoscenze particolari (di cui all’art. 71 comma 7) dovrà provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Cosa comporta

Questa novità responsabilizza maggiormente il Datore di lavoro che utilizza attrezzature particolari, e tutela lui e i lavoratori favorendo un utilizzo corretto e sicuro delle stesse, obbligando il Datore di lavoro stesso a seguire i corsi di formazione e addestramento precedentemente previsti solo per l’utilizzo da parte dei lavoratori.

 

Estratto D.L. 48/2023

Riportiamo integralmente il contenuto dell’Articolo 14, che riporta le varie modifiche al D.Lgs. 81/2008:

Articolo 14 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;»;
  3. b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;
  4. c) all’articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) e’ inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»;

2) dopo la lettera n) e’ aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

  1. d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;
  2. e) all’articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»; f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione auto-certificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.»;
  3. g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
  4. h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4-bis».

Fonte: Punto Sicuro

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