MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NELL’ATTIVITA DI SALDATURA METALLI

La presente informativa tecnica nasce per far chiarezza sulla necessità di eseguire dei monitoraggi di inquinanti aerodispersi durante le operazioni di saldatura. I rischi chimici associato alle operazioni di saldatura derivano principalmente dallo sviluppo di fumi la cui composizione e concentrazione di agenti chimici sono strettamente dipendenti dal materiale che viene saldato, dalla composizione dell’elettrodo e dall’eventuale materiale d’apporto utilizzato.

Tra gli agenti chimici possibili si annoverano numerosi composti pericolosi (sensibilizzanti) per l’uomo e classificati come cancerogeni dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) quali:

  • Nichel;
  • Cadmio;
  • Cobalto;

Notevole importanza va data alle operazioni di saldatura su acciaio inossidabile (INOX) i cui fumi prodotti possono contenere apprezzabili quantità di Cromo esavalente ritenuto CANCEROGENO ai sensi del D.Lgs 81/2008 s.m.i.

Il decreto n. 10033 del 09/11/2012 della Regione Lombardia “Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nella attività di saldatura metalli”, al paragrafo 5.1 sottolinea che eseguire una valutazione del rischio utilizzando solo le schede di sicurezza dei materiali utilizzati nelle attività di saldatura possa portare ad una sottovalutazione del rischio.

Lo stesso decreto, sempre al paragrafo 5.1, ritiene che il giudizio di rischio IRRILEVANTE non possa essere assunto in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • utilizzo di materiali che possano dare origine a prodotti di decomposizione classificati come cancerogeni e mutageni;
  • presenza di agenti sensibilizzanti;
  • presenza di agenti reprotossici.

Alla luce di ciò, in relazione alle disposizioni specifiche contenute nel Capo II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il datore di lavoro deve provvedere affinché il livello d’esposizione dei lavoratori sai ridotto al più basso valore tecnicamente possibile e come riportato nell’articolo 236 del suddetto decreto, per un’esaustiva valutazione dell’esposizione dei lavoratori è necessaria una determinazione quantitativa analitica della sostanza cancerogena o mutagena presente.

Benché tali agenti cancerogeni e mutageni non siano usati come materia prima nel ciclo produttivo, come detto in precedenza potrebbero svilupparsi come sottoprodotti, le determinazioni quantitative analitiche potrebbero essere un valido strumento per dimostrare l’esiguità del rischio per la salute e per accertare l’assenza di tali agenti cancerogeni nell’ambiente lavorativo.

Aspetti tecnici

Le misurazioni analitiche devono essere effettuate secondo la norma tecnica UNI EN 689:2019 richiamata nell’allegato XLI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rendendo così obbligatoria la sua applicazione. Tale norma stabilisce una strategia per verificare la conformità delle concentrazioni di agenti chimici aerodispersi con i valori limite di esposizione occupazionale.

Vielle Acustica può supportarvi sia nell’analisi della Valutazione specifica del Rischio Chimico ex D.Lgs. 81/08 sia nella successiva campagna di monitoraggi eseguiti conformemente ai metodi di campionamento relativi agli inquinanti ricercati.

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