La trasmissione di vibrazioni al corpo umano può costituire una fonte di rischio per la salute, a causa delle sollecitazioni indotte negli apparati e negli organi interni.
Introduzione
Le Vibrazioni per definizione sono:
Oscillazioni meccaniche generate da onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi.
L’oscillazione è il movimento che un punto mobile compie per ritornare alla posizione di partenza.
La trasmissione di vibrazioni avviene con l’impiego di apparecchiature o mezzi vibranti.
A seconda delle parti del corpo coinvolte, si distinguono quindi in due tipologie:
- vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: quelle che derivano da un’apparecchiatura vibrante che nell’uso normale va impugnata dal lavoratore con una o con entrambe le mani.
- vibrazioni trasmesse al corpo intero: quelle ricevute a bordo di macchine semoventi su gomma o su cingoli e mezzi di trasporto, attraverso sedili di guida o pianali; oppure quelle ricevute in prossimità di macchine fisse.
Esempio:
- Trapano, lucidatrice, martello demolitore attraverso l’impugnatura – vibrazioni mano braccio (HAV)
- Camion, carrello elevatore, trattore tagliaerba attraverso la seduta – vibrazioni corpo intero (WBV).
Anche senza arrivare ad effetti patologici, l’esposizione a vibrazioni può arrecare disagio e disturbo nell’espletamento dei compiti lavorativi, e nella vita privata.
Il sito Portale Agenti Fisici (P.A.F.) contiene informazioni complete e approfondite sul rischio lavorativo da esposizione a vibrazioni, e sulle relative misure di prevenzione e protezione.
Riferimenti normativi e obblighi del Datore di Lavoro
Le vibrazioni sono contemplate quale agente fisico di rischio all’interno del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, il D.Lgs. 81/2008 al Titolo VIII, capo III.
La legge prevede che il datore di lavoro debba effettuare una valutazione e misurazione dei livelli delle vibrazioni a cui sono esposti i lavoratori della sua azienda, in modo da quantificare l’eventuale rischio per la salute.
Per la valutazione del rischio vibrazioni, il Datore di Lavoro deve considerare i seguenti elementi:
- livello, tipo, e durata dell’esposizione;
- valori limite di esposizione e valori d’azione (indicati dalla normativa);
- eventuali effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio (come le donne in gravidanza), ed effetti indiretti (es. legati a freddo e umidità);
- informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
- possibili attrezzature alternative per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni;
- prolungamento, oltre le normali ore lavorative, del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero;
- condizioni di lavoro particolari;
- informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria.
La valutazione del rischio vibrazioni è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Inoltre la “Direttiva Macchine” 2006/42/CE impone ai costruttori di dichiarare i valori delle vibrazioni emesse dagli utensili portatili e dalle macchine.
Possibili danni alla salute
Le vibrazioni meccaniche possono determinare nel lavoratore esposto l’insorgenza di alcune patologie, come ad esempio:
- neuropatie periferiche;
- angioneurosi, o sindrome di Raynaud: si manifesta con episodi di pallore digitale da vasocostrizione spastica dei vasi afferenti alle dita (“sindrome del dito bianco”);
- osteoartropatie di polsi e gomiti;
- sindrome da intrappolamento dei tronchi nervosi degli arti superiori;
- patologie muscolo-tendinee degli arti superiori;
- sindrome da compressione dei nervi periferici (come ad esempio il tunnel carpale, il tunnel cubitale, ecc.)
- tendinopatie infiammatorie e/o degenerative (tendiniti, tenosinoviti, peritendiniti, tendinosi) di spalla, gomito, polso e mano;
- osteoartropatie croniche degenerative, come artrosi del polso e del gomito;
- Altre patologie possono essere, ad esempio, le dita a scatto, l’ispessimento dell’aponeurosi palmare con contrattura progressiva delle dita della mano, borsiti, cisti tendinee, ecc.
Misurazione
Occorre considerare diverse grandezze, quali:
- l’ampiezza dello spostamento (espressa in m);
- la velocità (espressa in m/sec);
- l’accelerazione (espressa in m/sec2).
L’accelerazione è il parametro più importante delle vibrazioni ed è fondamentale per determinare la risposta del corpo umano alle sollecitazioni.
È importante considerare che le vibrazioni, avendo una direzione di oscillazione, hanno natura vettoriale, e pertanto se ne devono considerare le componenti sui tre assi ortogonali X, Y, Z.
Le misurazioni vengono eseguite con apposita strumentazione tecnica (accelerometro).
Livello di esposizione giornaliera a vibrazioni A(8) e misure preventive e protettive
Il Decreto fissa dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera alle vibrazioni sia mano-braccio che corpo intero.
- Valore d’azione: rappresenta quel valore di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti.
- Valore limite: rappresenta il livello di esposizione il cui superamento è vietato e deve essere prevenuto, in quanto esso comporta un rischio inaccettabile per un soggetto che vi sia esposto in assenza di dispositivi di protezione.
TIPOLOGIA DI VIBRAZIONE | VALORE D’AZIONE GIORNALIERO | VALORE LIMITE GIORNALIERO |
Mano-braccio | 2,5 m/s2 | 5 m/s2 |
Corpo intero | 0,5 m/s2 | 1,0 m/s2 |
- La sorveglianza sanitaria è garantita per tutti i lavoratori la cui esposizione media giornaliera risulti superiore ai valori di azione (2,5 m/s2 mano braccio e 0,5 m/s2 corpo intero);
- la periodicità della valutazione deve essere perlomeno quadriennale (o inferiore, in caso di modifiche sostanziali dell’organizzazione aziendale).
A seconda della fascia di esposizione, la normativa prevede delle differenti misure di prevenzione e protezione:
Esposizione inferiore al livello di azione inferiore
- per questi lavoratori il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede l’obbligo dell’informazione e della formazione sui rischi connessi all’esposizione a vibrazioni meccaniche.
Esposizione superiore al livello di azione ma inferiori al limite massimo giornaliero
- per questi lavoratori, oltre alla formazione e informazione sul rischio derivante dall’esposizione a vibrazioni meccaniche, il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede la sorveglianza sanitaria.
- inoltre, il Datore di Lavoro deve elaborare e applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori e i rischi che ne conseguono.
Esposizione superiore al limite massimo giornaliero
- Oltre a quanto indicato al punto precedente, il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede in tutti questi casi l’obbligo per il Datore di Lavoro di prendere immediate misure per riportare l’esposizione al di sotto del limite massimo. Deve individuare le cause del superamento e adattare di conseguenza le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.
Esempi di misure preventive e protettive migliorative
- prendere in considerazione altri metodi di lavoro che prevedano una minore esposizione alle vibrazioni;
- scegliere le attrezzature di lavoro adeguate, che producano il minor livello di vibrazioni possibile e riducano i rischi di lesione;
- valutare i programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ad esempio scegliere guanti da lavoro specifici, che rispettino le norme antivibrazione;
- provvedere all’informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, per ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni,
- limitare la durata e l’intensità dell’esposizione;
- organizzare orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
- fornire ai lavoratori esposti gli indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.
Per maggiori informazioni o se necessiti un sopralluogo di verifica, contattaci qui.