Il Rischio Vibrazioni

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La trasmissione di vibrazioni al corpo umano può costituire una fonte di rischio per la salute, a causa delle sollecitazioni indotte negli apparati e negli organi interni.

Introduzione

Le Vibrazioni per definizione sono:

Oscillazioni meccaniche generate da onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi.

L’oscillazione è il movimento che un punto mobile compie per ritornare alla posizione di partenza.

La trasmissione di vibrazioni avviene con l’impiego di apparecchiature o mezzi vibranti.

A seconda delle parti del corpo coinvolte, si distinguono quindi in due tipologie:

  • vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: quelle che derivano da un’apparecchiatura vibrante che nell’uso normale va impugnata dal lavoratore con una o con entrambe le mani.
  • vibrazioni trasmesse al corpo intero: quelle ricevute a bordo di macchine semoventi su gomma o su cingoli e mezzi di trasporto, attraverso sedili di guida o pianali; oppure quelle ricevute in prossimità di macchine fisse.

Esempio:

  • Trapano, lucidatrice, martello demolitore attraverso l’impugnatura – vibrazioni mano braccio (HAV)
  • Camion, carrello elevatore, trattore tagliaerba attraverso la seduta – vibrazioni corpo intero (WBV).

Anche senza arrivare ad effetti patologici, l’esposizione a vibrazioni può arrecare disagio e disturbo nell’espletamento dei compiti lavorativi, e nella vita privata.

Il sito Portale Agenti Fisici (P.A.F.) contiene informazioni complete e approfondite sul rischio lavorativo da esposizione a vibrazioni, e sulle relative misure di prevenzione e protezione.

Riferimenti normativi e obblighi del Datore di Lavoro

Le vibrazioni sono contemplate quale agente fisico di rischio all’interno del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, il D.Lgs. 81/2008 al Titolo VIII, capo III.

La legge prevede che il datore di lavoro debba effettuare una valutazione e misurazione dei livelli delle vibrazioni a cui sono esposti i lavoratori della sua azienda, in modo da quantificare l’eventuale rischio per la salute.

Per la valutazione del rischio vibrazioni, il Datore di Lavoro deve considerare i seguenti elementi:

  • livello, tipo, e durata dell’esposizione;
  • valori limite di esposizione e valori d’azione (indicati dalla normativa);
  • eventuali effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio (come le donne in gravidanza), ed effetti indiretti (es. legati a freddo e umidità);
  • informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
  • possibili attrezzature alternative per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni;
  • prolungamento, oltre le normali ore lavorative, del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero;
  • condizioni di lavoro particolari;
  • informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria.

La valutazione del rischio vibrazioni è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Inoltre la “Direttiva Macchine” 2006/42/CE impone ai costruttori di dichiarare i valori delle vibrazioni emesse dagli utensili portatili e dalle macchine.

Possibili danni alla salute

Le vibrazioni meccaniche possono determinare nel lavoratore esposto l’insorgenza di alcune patologie, come ad esempio:

  • neuropatie periferiche;
  • angioneurosi, o sindrome di Raynaud: si manifesta con episodi di pallore digitale da vasocostrizione spastica dei vasi afferenti alle dita (“sindrome del dito bianco”);
  • osteoartropatie di polsi e gomiti;
  • sindrome da intrappolamento dei tronchi nervosi degli arti superiori;
  • patologie muscolo-tendinee degli arti superiori;
  • sindrome da compressione dei nervi periferici (come ad esempio il tunnel carpale, il tunnel cubitale, ecc.)
  • tendinopatie infiammatorie e/o degenerative (tendiniti, tenosinoviti, peritendiniti, tendinosi) di spalla, gomito, polso e mano;
  • osteoartropatie croniche degenerative, come artrosi del polso e del gomito;
  • Altre patologie possono essere, ad esempio, le dita a scatto, l’ispessimento dell’aponeurosi palmare con contrattura progressiva delle dita della mano, borsiti, cisti tendinee, ecc.

Misurazione

Occorre considerare diverse grandezze, quali:

  • l’ampiezza dello spostamento (espressa in m);
  • la velocità (espressa in m/sec);
  • l’accelerazione (espressa in m/sec2).

L’accelerazione è il parametro più importante delle vibrazioni ed è fondamentale per determinare la risposta del corpo umano alle sollecitazioni.

È importante considerare che le vibrazioni, avendo una direzione di oscillazione, hanno natura vettoriale, e pertanto se ne devono considerare le componenti sui tre assi ortogonali X, Y, Z.

Le misurazioni vengono eseguite con apposita strumentazione tecnica (accelerometro).

Livello di esposizione giornaliera a vibrazioni A(8) e misure preventive e protettive

Il Decreto fissa dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera alle vibrazioni sia mano-braccio che corpo intero.

  • Valore d’azione: rappresenta quel valore di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti.
  • Valore limite: rappresenta il livello di esposizione il cui superamento è vietato e deve essere prevenuto, in quanto esso comporta un rischio inaccettabile per un soggetto che vi sia esposto in assenza di dispositivi di protezione.
TIPOLOGIA DI VIBRAZIONE VALORE D’AZIONE GIORNALIERO VALORE LIMITE GIORNALIERO
Mano-braccio 2,5 m/s2 5 m/s2
Corpo intero 0,5 m/s2 1,0 m/s2
  1. La sorveglianza sanitaria è garantita per tutti i lavoratori la cui esposizione media giornaliera risulti superiore ai valori di azione (2,5 m/s2 mano braccio e 0,5 m/s2 corpo intero);
  2. la periodicità della valutazione deve essere perlomeno quadriennale (o inferiore, in caso di modifiche sostanziali dell’organizzazione aziendale).

 

A seconda della fascia di esposizione, la normativa prevede delle differenti misure di prevenzione e protezione:

Esposizione inferiore al livello di azione inferiore
  • per questi lavoratori il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede l’obbligo dell’informazione e della formazione sui rischi connessi all’esposizione a vibrazioni meccaniche.
Esposizione superiore al livello di azione ma inferiori al limite massimo giornaliero
  • per questi lavoratori, oltre alla formazione e informazione sul rischio derivante dall’esposizione a vibrazioni meccaniche, il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede la sorveglianza sanitaria.
  • inoltre, il Datore di Lavoro deve elaborare e applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori e i rischi che ne conseguono.
Esposizione superiore al limite massimo giornaliero
  • Oltre a quanto indicato al punto precedente, il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede in tutti questi casi l’obbligo per il Datore di Lavoro di prendere immediate misure per riportare l’esposizione al di sotto del limite massimo. Deve individuare le cause del superamento e adattare di conseguenza le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.
Esempi di misure preventive e protettive migliorative
  • prendere in considerazione altri metodi di lavoro che prevedano una minore esposizione alle vibrazioni;
  • scegliere le attrezzature di lavoro adeguate, che producano il minor livello di vibrazioni possibile e riducano i rischi di lesione;
  • valutare i programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ad esempio scegliere guanti da lavoro specifici, che rispettino le norme antivibrazione;
  • provvedere all’informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, per ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni,
  • limitare la durata e l’intensità dell’esposizione;
  • organizzare orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
  • fornire ai lavoratori esposti gli indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.

Ing. Giulia Gremasi

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