Emissioni in atmosfera: gli adempimenti legislativi per le aziende

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera, il D.Lgs 152/06 e s.m.i., anche detto Testo Unico Ambientale, all’art. 269, comma 1 indica:

  • per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi dello stesso Decreto.
  • l’autorizzazione stabilisce, per le emissioni tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento.
  • l’autorizzazione stabilisce, per le emissioni convogliate, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, e la periodicità del monitoraggio di competenza del gestore.

Il Titolo I, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal Titolo II (impianti temici civili aventi potenza termica nominale inferiore ai 3 MW) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.

Cosa deve fare un’azienda?

A seconda della

  • tipologia di attività,
  • tipologia di materie prime utilizzate (quindi delle schede di sicurezza delle stesse),
  • quantità di materie prime utilizzate,

un’azienda può ricadere in differenti campi di applicazione del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con necessità autorizzative diverse.

 

Scarsamente rilevanti

L’art. 272, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. indica quali tipologie di stabilimenti non sono sottoposti ad autorizzazione (esempi: serre, stirerie, autolavaggi, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove ecc.).

Queste attività vengono catalogate come scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico.

Nel caso l’azienda abbia solo questa tipologia di attività, è necessaria una comunicazione al Comune ed all’ente preposto per conoscenza.

 

Deroga

L’art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. indica invece che le autorità competenti possono adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti:

  • i valori limite di emissione,
  • le prescrizioni,
  • le periodicità dei controlli.

Queste attività vengono definite in deroga.

Per queste non viene rilasciato un vero e proprio atto autorizzativo, ma le aziende devono rifarsi agli Allegati Tecnici Regionali, rispettandone i contenuti con riferimento a:

  • tipologia di materie prime utilizzate,
  • quantità massima delle stesse,
  • prescrizioni specifiche di analisi in essi inserite.

 

Autorizzazioni Ordinarie

Vi sono poi quelle definite autorizzazioni ordinarie, ricadenti nell’ex. art 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Per queste attività, e per le emissioni in atmosfera da esse derivanti, deve essere richiesta espressa autorizzazione all’autorità competente la quale, eseguita una conferenza di servizi con ARPA e SUAP territorialmente competente, indicherà nel decreto autorizzativo le prescrizioni alla conduzione delle emissioni.

L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento; i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.

 

AUA

Dal 2013, con l’avvento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA – D.P.R. 59/13) gli impianti soggetti all’art 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ricadono in autorizzazione AUA, ossia un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale.

La sola presenza di attività in deroga (art 272, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) comporta invece la decisione da parte del gestore di scegliere l’applicazione volontaria dell’AUA o meno.

A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione, l’azienda deve predisporre il convogliamento delle emissioni in atmosfera autorizzate, rispondendo alle caratteristiche tecniche dettate dalla normativa di settore per quanto riguarda:

  • l’altezza dei camini,
  • la predisposizione di un numero di flange di campionamento adeguato e conforme alla tipologia di inquinanti che dovrà ricercare,
  • eventualmente interventi strutturali per il raggiungimento in sicurezza di queste postazioni di campionamento.

Inoltre l’azienda dovrà rispettare un piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera secondo le prescrizioni previste nella propria autorizzazione (monitoraggio inziale di messa a regime e poi periodico).

Da non tralasciare la compilazione di un registro di manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti eventualmente presenti, per dare evidenza che gli stessi siano sempre adeguati e performanti.

 

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Davide Pellegrini

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