Introduzione
DUVRI è un acronimo per indicare “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali”, un documento cioè che si rende necessario per la gestione della sicurezza durante le lavorazioni in appalto, per evitare che ci siano interferenze tra le varie attività presenti in azienda.
La valutazione dei rischi da interferenza è un mezzo per la prevenzione da incidenti e infortuni.
Obblighi
Il D.Lgs 81/08, testo unico della sicurezza, che stabilisce criteri e modalità per la tutela dei propri lavoratori, indica che il datore di lavoro deve salvaguardare i propri dipendenti anche da fattori esterni, quali fornitori/clienti che operano all’interno della propria realtà aziendale.
L’obbligo di redigere il DUVRI (appunto Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) scatta infatti quando il Datore di Lavoro di un’azienda committente, la cui attività sia classificata ad alto, medio o basso rischio, affida lo svolgimento di lavori o servizi all’interno del proprio luogo di lavoro ad un’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi.
Il riferimento è l’art. 26 del D.lgs. 81/08, che promuove appunto la collaborazione tra il datore di lavoro committente e le società esterne per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro committente, il quale risulta anche responsabile della collaborazione e del coordinamento tra le imprese appaltatrici.
La redazione del DUVRI è espressamente inclusa tra gli obblighi del Datore di Lavoro dell’azienda committente in occasione di attività lavorative svolte presso la propria sede da parte di aziende appaltatrici o lavoratori autonomi, quale mezzo di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Alcuni esempi possono riguardare interventi di manutenzione, attività di riparazione, pulizia, montaggi, ecc.
Scopo
Lo scopo di questo documento è quello di valutare l’esistenza di rischi, in presenza di contratti di appalto di servizi o d’opera, derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici.
Conseguentemente il DUVRI deve definire le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.
A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI quelli:
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
- derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell’unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.
Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del Committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.
Il documento attesta l’avvenuta informazione nei confronti degli appaltatori (operatori affidatari) circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui dovranno operare, e sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate.
Di norma, il DUVRI è allegato al contratto d’appalto stipulato tra committenza e aziende appaltatrici precedentemente all’esecuzione di lavori e servizi.
Contenuti e modalità operative
Il DUVRI deve contenere le informazioni da fornire alle imprese appaltatrici e subappaltatrici in merito a:
- rischi di carattere generale e particolare esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto:
- individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo (sostanze, macchinari, agenti nocivi, etc…);
- individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti: esame di ciascun gruppo di soggetti esposti alla fonte di pericolo;
- misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività istituzionale dell’Azienda;
- misure di sicurezza proposte in relazione alle possibili interferenze;
- eventuali dispositivi per la protezione individuale (DPI) necessari (es. presenza di polveri – Necessità di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie…).
Con il Datore di Lavoro della ditta appaltatrice, il Datore di lavoro Committente deve effettuare un sopralluogo per la pianificazione delle attività da svolgere.
Il DUVRI non è sempre obbligatorio
I casi in cui il DUVRI non deve essere prodotto sono definiti dal comma 3 bis dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e sono i seguenti:
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno*, qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio (rischio incendio elevato, attività in ambienti confinati DPR 177/11 e presenza di agenti cancerogeni, mutageni, biologici, di amianto o rischio di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari…);
- appalti di servizi di natura intellettuale;
- mera fornitura di materiale o attrezzatura.
* Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
Documentazione appaltatori
Prima dell’inizio dei lavori al fine della verifica dell’idoneità tecnico professionale, l’appaltatore dovrà produrre/fornire la seguente documentazione (elenco possibile e non esaustivo):
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di Idoneità tecnico professionale ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 comprensiva di dichiarazione conformità macchinari, che attesti inoltre l’avvenuto percorso di addestramento, informazione e formazione dei lavoratori;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità;
- Dichiarazione di organici medio annuo;
- Materiali e attrezzature utilizzate: Ivi comprese le eventuali sostanze chimiche utilizzate (es. agenti cancerogeni e mutageni, materiali infiammabili o in grado di creare atmosfere esplosive, sostanze tossiche, ecc.);
- Dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente necessari per il committente nel corso delle lavorazioni;
- Rischi particolari immessi all’interno degli ambienti della committenza correlati all’attività lavorativa commissionata all’azienda appaltatrice (Piano Operativo di Sicurezza P.O.S.);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;
- Elenco dei lavoratori impiegati inclusivo di posizione INPS e INAIL;
- Assicurazione polizza responsabilità;
- Sorveglianza sanitaria, idoneità alla mansione;
- Formazione e informazione dei dipendenti;
- Eventuale presenza di ditte subappaltatrici.
Per approfondire: Punto Sicuro.
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