Con l’inizio del 2023, l’ADR porta alcuni nuovi obblighi normativi.
L’accordo biennale ADR, alla sezione 1.8.3, regolamenta la figura del consulente ADR per la sicurezza.
La finalità di questa figura è quella di prevenire i rischi per le persone, per i beni e/o per l’ambiente, che possono istaurarsi durante le attività di trasporto delle merci pericolose.
Il consulente ADR ha infatti il compito di fornire supporto e soluzioni alle aziende che si occupano del traporto di merci pericolose, comprese quelle che imballano, caricano, scaricano e trasportano tali merci, al fine di poter permettere una corretta applicazione della normativa.
Novità
Dal 2019 (con deroga fino al 31/12/2022), l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti è stato esteso anche agli “speditori” di merci pericolose su strada.
Questo obbligo è quindi divenuto applicabile dal 1 gennaio 2023.
A partire da questa data, la nomina del consulente è diventata obbligatoria anche per il solo “speditore” (definito dalla sezione 1.2.1 come
“L’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore”.
Alla luce di tale definizione, le imprese che spediscono, per conto proprio o per conto terzi, merci pericolose sulla base di un contratto di trasporto, figurano come speditori sul documento di trasporto.
Quindi, anche se fisicamente non eseguono le operazioni di trasporto, ne sono di fatto responsabili, ed hanno l’obbligo di nomina del consulente sicurezza trasporti ADR (dal 1 gennaio 2023).
Pertanto, tutti gli “speditori” (intesi come i mittenti/committenti delle merci/rifiuti da trasportare) sono tenuti ad effettuare la nomina del consulente sicurezza trasporti ADR, proprio perché la modifica dell’ADR 2019 ha voluto includere nell’obbligo anche la figura dello speditore.
Attenzione: non tutti i rifiuti classificati come “pericolosi” sono automaticamente soggetti al Regolamento ADR per il loro trasporto.
Ad esempio gli oli esausti rientrano tra i rifiuti soggetti, mentre le latte vuote che hanno contenuto prodotti pericolosi (sebbene siano classificate come rifiuto pericoloso) non rientrano nel suddetto regime per il loro trasporto.
Occorre di conseguenza, fare riferimento al formulario del rifiuto e verificare se riporta o meno la dicitura ADR.
Molti soggetti sinora esposti solo marginalmente al tema sono quindi coinvolti in una attenta valutazione della norma.
Sanzioni
La mancata nomina di un consulente ADR, secondo quanto disposto dall’art.12, comma 1 del D.Lgs. 35/2010, comporta sanzioni da 6.000 a 36.000 euro per il Legale Rappresentante dell’azienda.
Ultimi Aggiornamenti
Il 21/12/2022 il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), ha pubblicato una nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.
Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
- nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
- nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).
In conclusione
Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, possiamo concludere che le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.
Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.
Eventuali nuove esenzioni dall’obbligo per gli speditori potrebbero essere previste dal MIT.
Rimaniamo informati!